L’intimazione di pagamento è l’atto con cui il concessionario della riscossione (solitamente Agenzia delle Entrate – Riscossione) “riattiva” per così dire le cartelle esattoriali notificate da oltre un anno, intimando al contribuente di adempiere al pagamento delle cartelle elencate, entro lo stretto termine di 5 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione esattoriale (che si differenzia sotto vari aspetti dalla classica esecuzione civile).
Infatti, per le cartelle esattoriali notificate da meno di un anno, essendo titolo esecutivo, non è necessaria l’intimazione, e l’esecuzione esattoriale può essere avviata senza alcuna ulteriore formalità.
Accade spesso che una singola intimazione di pagamento elenchi una pluralità di cartelle esattoriali di diversa natura (tributarie, previdenziali, amministrative) e molto risalenti nel tempo; quindi quest’atto va necessariamente impugnato davanti ai singoli giudici competenti per le specifiche materie, che hanno procedure e termini differenti, per far valere la prescrizione eventualmente maturata.
Per le pretese tributarie (IVA, IRPEF, IRAP, ecc…) l’atto va impugnato avanti la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’intimazione.
Per le pretese previdenziali (INPS, INAIL) l’atto va impugnato avanti il competente Tribunale in funzione di Giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell’intimazione; tuttavia è consigliabile proporre il ricorso entro il termine più breve di 20 giorni, in quanto c’è giurisprudenza che qualifica l’impugnazione come “opposizione agli atti esecutivi” soggetta al termine di 20 giorni di cui all’art. 617 Codice Procedura Civile.
Per le pretese amministrative (multe per la violazione del Codice della Strada) l’atto va impugnato avanti il competente Giudice di Pace, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’intimazione.
Dal momento che le intimazioni di pagamento, proprio come le cartelle esattoriali, conservano la loro efficacia esecutiva per un anno, è frequente il caso che il contribuente riceva, nel corso di svariati anni, plurime intimazioni di pagamento ove sono elencate le medesime cartelle esattoriali e che si decida di impugnare solamente l’ultima intimazione di pagamento ricevuta.
Sul punto la giurisprudenza non è univoca.
Alcuni giudici ritengono che il contribuente che non abbia impugnato le precedenti intimazioni di pagamento, decade dalla facoltà di impugnare l’ultima ricevuta in ordine di tempo; altri giudici invece ritengono che l’intimazione di pagamento equivalga ad un ordinario “atto di precetto” (ossia l’atto prodromico tipico dell’esecuzione civile) e che quindi sia legittimamente impugnabile l’ultima intimazione di pagamento ricevuta, anche senza aver impugnato le precedenti.
Tuttavia, la recente ordinanza della Cassazione n. 16743/2024, ha affermato il condivisibile principio, secondo il quale il contribuente può impugnare anche e solamente l’ultima intimazione di pagamento, per far valere la prescrizione maturata.
Quindi, per affrontare nel miglior modo possibile la situazione, è necessario esaminare ciascuna cartella esattoriale elencata nell’intimazione di pagamento, verificando i tempi di prescrizione, l’autorità competente, ed i termini entro cui è possibile impugnare l’atto.