La riforma del codice doganale dell'Unione - Il nuovo quadro sanzionatorio

Nello specifico, con riferimento alle norme concernenti la

sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui

prodotti energetici, di cui all'art. 40 del TUA, sono stati

previsti interventi finalizzati principalmente, rispetto alle

fattispecie di minore gravità, a ridurre l’ambito di applicazione delle

sanzioni penali e ad ampliare quello delle sanzioni amministrative,

mediante:

▪ l'innalzamento del limite quantitativo di prodotto energetico

sottratto all'accertamento e al pagamento dell'accisa (da

2.000 a 10.000 chilogrammi), al di sopra del quale trova

applicazione la pena detentiva della reclusione da uno a

cinque anni, oltre la multa (art. 40, comma 4, TUA);

▪ l'aumento della soglia quantitativa di prodotto energetico

sottratto (da 100 a 1.000 chilogrammi), all'accertamento e al

pagamento dell'accisa, con esclusione del gas naturale, al di

sotto della quale si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo

dell'imposta evasa (art. 40, comma 5, TUA);

▪ l'aggiornamento della vigente disposizione sanzionatoria

riservata al gas naturale, già oggetto di depenalizzazione per

effetto del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attraverso

l'innalzamento della soglia quantitativa di prodotto (da 5.000

a 10.000 metri cubi di prodotto) sottratto all'accertamento o

al pagamento dell'accisa, rilevante ai fini dell'applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al

decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro

5.000 (nuovo comma 6 dell'art. 40, TUA).

Ulteriori interventi in materia sanzionatoria riguardano:

▪ l'introduzione di un nuovo delitto di sottrazione

all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi

lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di

tabacchi lavorati, senza autorizzazione o acquisto da persone

non autorizzate alla vendita;

▪ l'ampliamento delle previsioni di applicazione della confisca,

anche in relazione ai reati più gravi in materia di accise;

▪ la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

Modifiche al dlgs n. 231/2001

Si prevede l’estensione della responsabilità degli enti per illeciti

amministrativi dipendenti da reato, di cui al D.lgs. n. 231 del 2001,

già stabilita nella materia doganale, anche alla generalità dei reati

in materia di accise stabiliti dal TUA.

Con particolare riferimento all'ipotesi aggravata di illecito

dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di

accise, che si verifica quando i diritti di confine o le imposte dovuti

superano 100.000 euro, è prevista anche l'applicazione

dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito.

Tra le novità di rilievo si evidenziano anche :

1. il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle

Dogane e Guardia di finanza;

2. il superamento dell’istituto della controversia doganale;

3. la riscrittura delle sanzioni amministrative;

4. l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.

• Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali

Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti

di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che

l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti

dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.

Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi

all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa

unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o

all'esportazione, i diritti di monopolio, le

accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di

consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.

L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei

casi di:

• a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento

dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in

consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;

• b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento

dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a

un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrasto

con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.

La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione

dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA

all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5

punto 20 del CDU).

Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite

con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra

dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della

determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il

rispettivo ammontare dei diritti evasi”.

2) Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF

L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di

controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito

delle rispettive aree di competenza.


Con l'art 12 si prevede che il personale

dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite

dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione

è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo

dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di

trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza

doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano

negli spazi stessi.

Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di

trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli

tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali

occultamenti di merci.

Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria

collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le

disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli

altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea

di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che

circolano negli spazi stessi.

Con l'art 13 si prevede che il personale

dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni

stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui

applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che

per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali

a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con

provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al

comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.

Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al

provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro

quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui

al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli

12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle

norme in materia doganale e valutaria, anche fuori

degli spazi doganali, nei confronti delle

persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque

attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei confronti

dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei

bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti

natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo

dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia

e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.

• I reati introdotti dall’art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2024 (riforma

doganale)

Violazioni doganali (Titolo VI) e Sanzioni di natura penale (CapoI).

Art. 78, intitolato “Contrabbando per omessa dichiarazione”,

Testo: “È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei

diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la

dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio

doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque

modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a

qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La

sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non

unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19,

comma 2”.

La nuova disciplina ha lo scopo di raggruppare la fattispecie

criminosa del contrabbando, superando l’attuale configurazione

che è contenuta in diverse disposizioni che sanzionano la

violazione, in base al luogo in cui essa si verifica ovvero in base alle

modalità di realizzazione della condotta.

L’art 78, invece, così come formulato, ricomprende al suo interno

tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale (introduzione,

circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale.

“Il comma 1, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per

cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di

presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel

territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in

qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o fa

uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali,

mentre, a sua volta, il “comma 2 prevede che la sanzione di cui al

comma 1 si applichi a colui che detiene merci non unionali quando

ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2, ossia

quando il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di

dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte

siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso

della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Tale norma recepisce con modifiche tutte le fattispecie di omessa

dichiarazione doganale, introduzione, circolazione e sottrazione

alla vigilanza doganale di cui agli articoli 282-288-289-

294 del vigente TULD.

“In particolare, per le violazioni di cui ai citati articoli 282, 288, 289

e 294 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa

non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine

dovuti, invece della multa nella misura da una a due volte

l’ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con

la disposizione in commento .

Di notevole interesse poi, è l’ Art. 79, intitolato “Contrabbando

per la dichiarazione infedele”.

Testo: ”Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle

merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione

della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non

corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per

cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti

indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in

restituzione”.

Le condotte ivi previste “configurano ipotesi delittuose laddove

l’importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi

in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui

all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d)”.

Le modifiche alla fattispecie di infedele dichiarazione doganale, di

cui all’ articolo 292 del vigente TULD”.

A seguire vi è l’art. 80, intitolato “Contrabbando nel movimento

delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine”

Testo: “ È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei

diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di

navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato,

merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio

dell’Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci

non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi

si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione

sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non

unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del

manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti

doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma

1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del

divieto di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali,

rasenta le sponde nazionali o getta l’ancora, sta alla cappa ovvero

comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in

modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse; b)

comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali,

atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare

l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità

indicate all’articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in

contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche

l’aeromobile”.

Dunque, il comma primo “prevede che è punito con la multa dal

100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di

aeromobili o il capitano di navi che: – sbarca, imbarca o trasborda,

nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di

presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia; – al momento della

partenza, non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con

restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il

manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali

– trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza

essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli

altri documenti doganali quando sono prescritti”, a sua volta, il

comma 2 stabilisce “l’applicazione della sanzione di cui al comma

1 anche al capitano della nave che, in violazione del divieto

imposto dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 60, trasportando merci 

non unionali, rasenta le sponde nazionali, getta l’ancora, sta alla

cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio

dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle

merci stesse, e al comandante dell’aeromobile che, trasportando

merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e

omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo

successivo, all’Agenzia, alla Guardia di finanza, ad altro organo di

polizia, ovvero al sindaco”, fermo restando che in “tali casi è

considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale,

oltre il carico, anche l’aeromobile” .

La scelta di disciplinare in un’unica disposizione le fattispecie

relative tanto al comandante di aeromobili quanto al capitano della

nave risponde alle esigenze di razionalizzazione indicate nella legge

delega per la riforma fiscale, in un’ottica di armonizzazione

sanzionatoria”.

Art. 81 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con

riduzione totale o parziale dei diritti”

Testo: “ Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non

unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi,

una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata

concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100

per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

Le condotte sopra indicate configurano ipotesi delittuose per

l’importo dei diritti di confine che superino gli euro 10.000 ovvero

nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di

cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d)”.

L’articolo in questione recepisce con modifiche le fattispecie di

contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni

doganali, di cui all’ articolo 287 del vigente TULD”.

Art. 82 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a

restituzione di diritti”

Testo “ Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere

indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle

materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si

esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento

dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava

di riscuotere”.

Tale disposizione legislativa punisce, “chiunque si serve di mezzi

fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per

l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione

di merci che si esportano, viene punito con la multa dal 100 al 200

per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso

o tentava di riscuotere”.

Art 83 “iI contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi

di uso particolare e di perfezionamento”

Testo: ” Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e

nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di

sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero

dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero

usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento

al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

Per l’effetto questa norma di legge, “chiunque, nelle operazioni di

esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di

perfezionamento, al fine di sottrarre merci al pagamento di diritti

di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a

manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è

punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine

dovuti”. La modifica introdotta è volta a sottoporre allo stesso

regime sanzionatorio previsto per le altre fattispecie di

contrabbando anche le ipotesi di contrabbando posto in essere

nell’ambito dell’esportazione temporanea e dei regimi di uso

particolare e di perfezionamento, precedentemente ricomprese

nella clausola generale di cui all’articolo 292 del vigente TULD”.

Art. 84 (“Contrabbando di tabacchi lavorati”)

Testo: “ Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene

a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di

tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi

convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito

con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma

1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino

a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le

circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore

in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di

contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi

convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro

500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la

sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.

La norma prevede che chiunque introduca, venda, faccia circolare,

acquisti o detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato

quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15

chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-

quinquies del testo unico approvato con il decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque

anni”, fermo restando che, quando “la quantità di tabacco lavorato

è fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le

circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5

per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni

caso a euro 5.000”mentre, se “i quantitativi di tabacchi lavorati di

contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali,

la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se,

invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali,

la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.

Ciò posto, va infine precisato che è stato introdotto codesto

articolo allo scopo di recepire “con modifiche le fattispecie di

contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, di cui all’ articolo 291 bis

del testo vigente, il quale prevede il pagamento della multa di euro

5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, indipendentemente

dal quantitativo sottratto”.

Ad ogni modo, alla “multa si aggiunge la reclusione per quantitativi

superiori a 10 chilogrammi” , tenuto conto altresì del fatto che è

“prevista, inoltre, una soglia minima di sanzione applicabile, pari a

516 euro e dunque inferiore a quella prevista dalla disposizione in

commento”[23].

Per questo delitto sono previste apposite aggravanti, regolate

dall’art. 85 testo : “ Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi

adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al

reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo

84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale

di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel

commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il

prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso

delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b)

nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è

sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre

ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato

contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel

commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che,

rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o

modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia

ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel

commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di

capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi

modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul

riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,

fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai

sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno

stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con

l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.

Di conseguenza, se il comma primo “prevede che se i fatti di cui

all’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto

appartenenti a persone estranee al reato, la pena è

aumentata”[24], a sua volta, il comma secondo “prevede che nelle

ipotesi di cui all’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni

grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette

anni, quando: – nel commettere il reato o nei comportamenti diretti

ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato,

l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute

nell’esecuzione del reato; – nel commettere il reato o

immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più

persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di

polizia; – il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica

o contro la pubblica amministrazione; – nel commettere il reato

l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle

caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche

idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a

provocare pericolo per la pubblica incolumità; – nel commettere il

reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si

è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in

Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a

Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi

della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno

stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con

l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”[25].

Altro illecito penale, sanzionato con pena (anche) detentiva, è

l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di

tabacchi lavorati, regolata dall’art. 86 nella susseguente maniera:

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere

più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40-

bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62

quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico,

coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o

finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione

da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all’associazione è punito con la

reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il

numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l’associazione è armata

ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma

2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o

e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,

anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-

quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si

applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi

previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal

comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti

hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità

dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate

o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dall’articolo 84 e

dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei

confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per

evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze

anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità

giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei

fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per

l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Quindi, si prevede che, “quando tre o più persone si associano allo

scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84,

ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai

prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies di

cui al predetto testo unico, comma 1 , coloro che promuovono,

costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni”,

mentre al comma 2 -“chi partecipa all’associazione è punito con

la reclusione da un anno a sei anni”, -comma 3 - fermo restando

che “la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o

più”

Per quel che concerne il reato tentato , esso è equiparato a quello

consumato”, fa sì che sia riprodotto “sostanzialmente il disposto di

cui all’articolo 293 del [pre]vigente TULD, sanzionando, agli effetti

della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato in

misura eguale a quello consumato”.

Tornando ad esaminare le circostanze, oltre quelle già evidenziate,

ve ne sono altre (ovviamente speciali) previste in tale allegato.

Difatti, l’art. 88 prevede le circostanze aggravanti del

contrabbando, disponendo quanto sussegue: “1. Per i delitti

previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata

fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando,

adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al

reato.

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione

da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o

immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso

a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o

immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone

autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in

condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c)

quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica

o contro la pubblica amministrazione; d) quando l’autore è un

associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto

commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; e)

quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti,

distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. 3. Per i

delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a

tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine

dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non

superiore a euro 100.000”.

Dunque, se si “prevede, al comma 1, a carico di chiunque nel

contrabbando adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona

estranea al reato, l’aumento della multa fino alla metà”, invece, il

“comma 2 disciplina le circostanze aggravanti per le quali, in

aggiunta alla multa, è prevista anche la reclusione da tre a cinque

anni” [34] mentre il “comma 3 prevede, in aggiunta alla multa, la

reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei

diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di

cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”.

La recidiva : Art. 89 prevede testualmente che “1. Colui che, dopo

essere stato condannato in via definitiva per delitto di

contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il

quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la

pena della multa, con la reclusione fino a un anno. 2. Se il recidivo

in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di

contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena

della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due

terzi. 3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente

articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale”.

Pertanto, tale articolo, così formulato, stabilisce “l’applicazione

della sanzione della reclusione fino a un anno, in aggiunta a quella

della multa, per colui che, dopo essere stato condannato in via

definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di

contrabbando punito con la sola multa”, che può essere aumentata

“dalla metà a due terzi se il recidivo in un delitto di contrabbando

commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge

stabilisce la sola multa”

L’art. 90, dal canto suo, prevede che è “dichiarato delinquente

abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di

contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per

tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non

contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti

o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente

a euro 30.000” mentre il seguente art. 91 stabilisce che chi, “dopo

avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di

contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di

contrabbando è dichiarato delinquente professionale in

contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di

vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell’articolo 133,

secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva

abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”.

Di conseguenza, se è “dichiarato delinquente abituale in

contrabbando colui che riporta una nuova condanna per delitto di

contrabbando dopo essere stato condannato in via definitiva per

tre precedenti delitti di contrabbando”, fermo restando “che i

delitti in questione devono essere stati commessi entro dieci anni,

non contestualmente, e inoltre che i diritti sottratti o che si tentava

di sottrarre non siano inferiori a trentamila euro”, “è dichiarato

delinquente professionale in contrabbando chi, dopo aver

riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di

contrabbando, è nuovamente condannato per un altro delitto di

contrabbando, laddove debba ritenersi che il condannato viva

abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato, avuto

riguardo alla condotta, al genere di vita del colpevole e alle altre

circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133 del codice

penale”.

Ciò nonostante, come recita l’art. 92, gli “effetti della dichiarazione

di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati

dall’articolo 109 del codice penale”, ma le “disposizioni degli

articoli 90 e 91 non pregiudicano l’applicazione degli articoli 102 e

105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste”

Ad ogni modo, a norma dell’art. 93, quando “per il delitto di

contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un

anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla

libertà vigilata” , fermo restando che ad “assicurare l’esecuzione di

tale misura concorre la Guardia di finanza”.

Quindi, alla luce di tale precetto normativo, è sempre prevista “la

sottoposizione del condannato alla libertà vigilata, laddove per il

delitto di contrabbando venga irrogata la pena della reclusione

superiore a un anno e la Guardia di finanza concorre ad assicurare

l’esecuzione” della misura.

Art 94 Confisca – testo : “1. Nei casi di contrabbando, è sempre

ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il

prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla

confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di

somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di

cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a

chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio

fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a

maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità delle

caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in

violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione

e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo

240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto

appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri

di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche

occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Le

disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di

applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II,

del codice di procedura penale. 5. Nei casi di condanna o di

applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del

codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti

dall’articolo 88, comma 2, si applica l’articolo 240-bis del codice

penale”.

Pertanto, se il “comma 1 dispone che in tutti i casi di contrabbando

è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto,

il profitto o il prodotto” e, qualora “non sia possibile procedere alla

loro individuazione, è prevista la c.d. “confisca per equivalente”, la

quale ha per oggetto somme di denaro, beni e altre utilità di un

valore equivalente a quelle che sarebbero originariamente oggetto

di confisca e di cui il condannato ha la disponibilità, anche per

interposta persona”, il “comma 2 dispone la confisca obbligatoria

dei mezzi di trasporto, anche se appartenenti a terzi, che risultino

adattati allo stivaggio fraudolento di merci o che contengano

accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o

l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive

omologate o che siano impiegati in violazione alle norme

concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare”.

Viceversa, in “deroga a quanto stabilito al comma 2, il comma 3

estende la disciplina di cui all’articolo 240 del codice penale se la

persona estranea al reato, titolare del mezzo, dimostri di non

averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di

non essere incorsa in difetto di vigilanza”[49].

Ciò posto, dal canto suo, il “comma 4 estende la disciplina di cui ai

commi precedenti anche al caso di applicazione della pena su

richiesta disciplinata del titolo II del libro VI del codice di procedura

penale”[50].

“Infine, il comma 5 stabilisce che, nei casi di condanna o di

applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del codice

di procedura penale[51], relativamente alla fattispecie di

contrabbando aggravato di cui all’articolo 88, comma 2, si applica

l’articolo 240-bis del codice penale[52]”[53].

Concludendo la disamina delle norme penali previste in questo

allegato, l’art. 95, intitolato “Destinazione di beni sequestrati o

confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”, dispone

quanto sussegue: “1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in

pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di

operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati

dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia

che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero

possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti

pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile

o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e

all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli

aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a

carico dell’ufficio o comando usuario. 3. L’Agenzia, prima di

procedere all’affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione

dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve

chiedere preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria

competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della

richiesta. 4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti

tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla

distruzione, all’avente diritto è corrisposta una indennità sulla base

delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate,

tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 5. I

beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di

provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,

agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. 6. Nel caso in cui non vi

sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei

commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il

possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai

fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione

dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto.

7. Gli uffici dell’Agenzia, competenti per territorio, possono

stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la

disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici. 8.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le

disposizioni di attuazione del presente articolo”.

“Il comma 1 dispone che i beni mobili, compresi quelli iscritti nei

pubblici registri, le navi e gli aeromobili, oggetto di sequestro

all’esito di operazioni anticontrabbando sono affidati dall’autorità

giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne

facciano richiesta; in tale ipotesi, i beni in questione debbono

essere impiegati in attività di polizia; inoltre è data la facoltà

all’autorità giudiziaria di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri

enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile e di tutela

dell’ambiente”[54].

“Il comma 2 individua nell’ufficio o nel comando usuario i soggetti

in capo ai quali sono posti gli oneri relativi alla gestione dei beni di

cui al comma 1, stabilendo che sui medesimi soggetti gravano

anche il costo dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché le

eventuali formalità doganali”.

“Il comma 3 impone all’Agenzia, prima di procedere all’affidamento

di cui al comma 1 o alla distruzione di cui al successivo comma 6,

di richiedere la preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria

competente, che provvede entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta”.

“Il comma 4 disciplina l’ipotesi di dissequestro di merci deperibili

rientranti tra i beni di cui al comma 1, stabilendo che, nel caso in

cui si sia proceduto alla distruzione, spetta all’avente diritto

un’indennità calcolata in base alle quotazioni di mercato contenute

in pubblicazioni specializzate” fermo restando che, ai “fini della

determinazione dell’indennità in questione, occorrerà fare

riferimento allo stato del bene al momento del sequestro”.

“Il comma 5 stabilisce che i beni di cui al comma 1, oggetto di

confisca, sono assegnati, su richiesta, agli organi usuari”.

“Il comma 6 prescrive che i beni oggetto di sequestro o di confisca

siano ceduti per la distruzione qualora non vi sia alcuna istanza di

affidamento o di assegnazione e ne sia vietata la fabbricazione, il

possesso, la detenzione e la commercializzazione” e alla

“distruzione segue la cancellazione dei beni dai pubblici registri in

esenzione da qualsiasi tributo o diritto”.

• Modifiche al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, società e

associazioni

In materia di responsabilità degli enti, l’art. 4 del d.lgs. n. 141 del

2024 è intervenuto in relazione a tale materia giuridica, stabilendo

quanto segue: “1. All’articolo 25-sexiesdecies del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle

seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice

doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi

degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n.

111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504»; b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite

dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»; c) al comma 3,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto

dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,

comma 2, lettere a) e b)»”.

Ebbene, fermo restando che tali modifiche sono state così

concepite in “attuazione dei criteri di delega”, con il comma primo,

il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (…)

è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali

complementari di cui all’allegato 1 dello schema di decreto in

esame”mentre, da un lato, “al comma 2, viene inserito il

riferimento, oltre che ai diritti di confine, anche alle imposte”,

dall’altro, al “comma 3, viene ampliato il novero delle sanzioni

interdittive applicabili, includendovi anche, limitatamente alla

fattispecie di cui al comma 2, l’interdizione dall’esercizio

dell’attività (art. 9, comma 2, lett. a) e la sospensione o la revoca

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito (art. 9, comma 2, lett. b)”.