Nello specifico, con riferimento alle norme concernenti la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, di cui all'art. 40 del TUA, sono stati previsti interventi finalizzati principalmente, rispetto alle fattispecie di minore gravità, a ridurre l’ambito di applicazione delle sanzioni penali e ad ampliare quello delle sanzioni amministrative, mediante: ▪ l'innalzamento del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto all'accertamento e al pagamento dell'accisa (da 2.000 a 10.000 chilogrammi), al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa (art. 40, comma 4, TUA); ▪ l'aumento della soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto (da 100 a 1.000 chilogrammi), all'accertamento e al pagamento dell'accisa, con esclusione del gas naturale, al di sotto della quale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (art. 40, comma 5, TUA); ▪ l'aggiornamento della vigente disposizione sanzionatoria riservata al gas naturale, già oggetto di depenalizzazione per effetto del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attraverso l'innalzamento della soglia quantitativa di prodotto (da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto) sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa, rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 (nuovo comma 6 dell'art. 40, TUA). Ulteriori interventi in materia sanzionatoria riguardano: ▪ l'introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati, senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita; ▪ l'ampliamento delle previsioni di applicazione della confisca, anche in relazione ai reati più gravi in materia di accise; ▪ la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità. Modifiche al dlgs n. 231/2001 Si prevede l’estensione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, già stabilita nella materia doganale, anche alla generalità dei reati in materia di accise stabiliti dal TUA. Con particolare riferimento all'ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, che si verifica quando i diritti di confine o le imposte dovuti superano 100.000 euro, è prevista anche l'applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Tra le novità di rilievo si evidenziano anche : 1. il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza; 2. il superamento dell’istituto della controversia doganale; 3. la riscrittura delle sanzioni amministrative; 4. l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali. • Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: • a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; • b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale. In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrasto con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione. La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5 punto 20 del CDU). Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi”. 2) Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive aree di competenza. Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1. Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore. Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza. • I reati introdotti dall’art. 1 del d.lgs. n. 141 del 2024 (riforma doganale) Violazioni doganali (Titolo VI) e Sanzioni di natura penale (CapoI). Art. 78, intitolato “Contrabbando per omessa dichiarazione”, Testo: “È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2”. La nuova disciplina ha lo scopo di raggruppare la fattispecie criminosa del contrabbando, superando l’attuale configurazione che è contenuta in diverse disposizioni che sanzionano la violazione, in base al luogo in cui essa si verifica ovvero in base alle modalità di realizzazione della condotta. L’art 78, invece, così come formulato, ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale (introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale. “Il comma 1, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali, mentre, a sua volta, il “comma 2 prevede che la sanzione di cui al comma 1 si applichi a colui che detiene merci non unionali quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2, ossia quando il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso. Tale norma recepisce con modifiche tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale, introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale di cui agli articoli 282-288-289- 294 del vigente TULD. “In particolare, per le violazioni di cui ai citati articoli 282, 288, 289 e 294 del vigente TULD è attualmente prevista la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, invece della multa nella misura da una a due volte l’ammontare dei diritti di confine dovuti, che viene introdotta con la disposizione in commento . Di notevole interesse poi, è l’ Art. 79, intitolato “Contrabbando per la dichiarazione infedele”. Testo: ”Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”. Le condotte ivi previste “configurano ipotesi delittuose laddove l’importo dei diritti di confine superi euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d)”. Le modifiche alla fattispecie di infedele dichiarazione doganale, di cui all’ articolo 292 del vigente TULD”. A seguire vi è l’art. 80, intitolato “Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine” Testo: “ È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l’ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse; b) comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all’articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile”. Dunque, il comma primo “prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: – sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia; – al momento della partenza, non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali – trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti”, a sua volta, il comma 2 stabilisce “l’applicazione della sanzione di cui al comma 1 anche al capitano della nave che, in violazione del divieto imposto dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali, getta l’ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, e al comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, all’Agenzia, alla Guardia di finanza, ad altro organo di polizia, ovvero al sindaco”, fermo restando che in “tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile” . La scelta di disciplinare in un’unica disposizione le fattispecie relative tanto al comandante di aeromobili quanto al capitano della nave risponde alle esigenze di razionalizzazione indicate nella legge delega per la riforma fiscale, in un’ottica di armonizzazione sanzionatoria”. Art. 81 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti” Testo: “ Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”. Le condotte sopra indicate configurano ipotesi delittuose per l’importo dei diritti di confine che superino gli euro 10.000 ovvero nei casi in cui ricorra anche una sola delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d)”. L’articolo in questione recepisce con modifiche le fattispecie di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, di cui all’ articolo 287 del vigente TULD”. Art. 82 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti” Testo “ Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”. Tale disposizione legislativa punisce, “chiunque si serve di mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, viene punito con la multa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”. Art 83 “iI contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento” Testo: ” Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”. Per l’effetto questa norma di legge, “chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, al fine di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”. La modifica introdotta è volta a sottoporre allo stesso regime sanzionatorio previsto per le altre fattispecie di contrabbando anche le ipotesi di contrabbando posto in essere nell’ambito dell’esportazione temporanea e dei regimi di uso particolare e di perfezionamento, precedentemente ricomprese nella clausola generale di cui all’articolo 292 del vigente TULD”. Art. 84 (“Contrabbando di tabacchi lavorati”) Testo: “ Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”. La norma prevede che chiunque introduca, venda, faccia circolare, acquisti o detenga a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39- quinquies del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni”, fermo restando che, quando “la quantità di tabacco lavorato è fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000”mentre, se “i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”. Ciò posto, va infine precisato che è stato introdotto codesto articolo allo scopo di recepire “con modifiche le fattispecie di contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, di cui all’ articolo 291 bis del testo vigente, il quale prevede il pagamento della multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, indipendentemente dal quantitativo sottratto”. Ad ogni modo, alla “multa si aggiunge la reclusione per quantitativi superiori a 10 chilogrammi” , tenuto conto altresì del fatto che è “prevista, inoltre, una soglia minima di sanzione applicabile, pari a 516 euro e dunque inferiore a quella prevista dalla disposizione in commento”[23]. Per questo delitto sono previste apposite aggravanti, regolate dall’art. 85 testo : “ Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”. Di conseguenza, se il comma primo “prevede che se i fatti di cui all’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata”[24], a sua volta, il comma secondo “prevede che nelle ipotesi di cui all’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: – nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; – nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; – il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; – nel commettere il reato l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; – nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”[25]. Altro illecito penale, sanzionato con pena (anche) detentiva, è l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, regolata dall’art. 86 nella susseguente maniera: “1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40- bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62 quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62- quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”. Quindi, si prevede che, “quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84, ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies di cui al predetto testo unico, comma 1 , coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni”, mentre al comma 2 -“chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni”, -comma 3 - fermo restando che “la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più” Per quel che concerne il reato tentato , esso è equiparato a quello consumato”, fa sì che sia riprodotto “sostanzialmente il disposto di cui all’articolo 293 del [pre]vigente TULD, sanzionando, agli effetti della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato in misura eguale a quello consumato”. Tornando ad esaminare le circostanze, oltre quelle già evidenziate, ve ne sono altre (ovviamente speciali) previste in tale allegato. Difatti, l’art. 88 prevede le circostanze aggravanti del contrabbando, disponendo quanto sussegue: “1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. 2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; e) quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. 3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”. Dunque, se si “prevede, al comma 1, a carico di chiunque nel contrabbando adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, l’aumento della multa fino alla metà”, invece, il “comma 2 disciplina le circostanze aggravanti per le quali, in aggiunta alla multa, è prevista anche la reclusione da tre a cinque anni” [34] mentre il “comma 3 prevede, in aggiunta alla multa, la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro”. La recidiva : Art. 89 prevede testualmente che “1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno. 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi. 3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale”. Pertanto, tale articolo, così formulato, stabilisce “l’applicazione della sanzione della reclusione fino a un anno, in aggiunta a quella della multa, per colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando punito con la sola multa”, che può essere aumentata “dalla metà a due terzi se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa” L’art. 90, dal canto suo, prevede che è “dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000” mentre il seguente art. 91 stabilisce che chi, “dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell’articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato”. Di conseguenza, se è “dichiarato delinquente abituale in contrabbando colui che riporta una nuova condanna per delitto di contrabbando dopo essere stato condannato in via definitiva per tre precedenti delitti di contrabbando”, fermo restando “che i delitti in questione devono essere stati commessi entro dieci anni, non contestualmente, e inoltre che i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori a trentamila euro”, “è dichiarato delinquente professionale in contrabbando chi, dopo aver riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, è nuovamente condannato per un altro delitto di contrabbando, laddove debba ritenersi che il condannato viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato, avuto riguardo alla condotta, al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133 del codice penale”. Ciò nonostante, come recita l’art. 92, gli “effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall’articolo 109 del codice penale”, ma le “disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l’applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste” Ad ogni modo, a norma dell’art. 93, quando “per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata” , fermo restando che ad “assicurare l’esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza”. Quindi, alla luce di tale precetto normativo, è sempre prevista “la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata, laddove per il delitto di contrabbando venga irrogata la pena della reclusione superiore a un anno e la Guardia di finanza concorre ad assicurare l’esecuzione” della misura. Art 94 Confisca – testo : “1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale. 5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall’articolo 88, comma 2, si applica l’articolo 240-bis del codice penale”. Pertanto, se il “comma 1 dispone che in tutti i casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il profitto o il prodotto” e, qualora “non sia possibile procedere alla loro individuazione, è prevista la c.d. “confisca per equivalente”, la quale ha per oggetto somme di denaro, beni e altre utilità di un valore equivalente a quelle che sarebbero originariamente oggetto di confisca e di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona”, il “comma 2 dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, anche se appartenenti a terzi, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci o che contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare”. Viceversa, in “deroga a quanto stabilito al comma 2, il comma 3 estende la disciplina di cui all’articolo 240 del codice penale se la persona estranea al reato, titolare del mezzo, dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in difetto di vigilanza”[49]. Ciò posto, dal canto suo, il “comma 4 estende la disciplina di cui ai commi precedenti anche al caso di applicazione della pena su richiesta disciplinata del titolo II del libro VI del codice di procedura penale”[50]. “Infine, il comma 5 stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale[51], relativamente alla fattispecie di contrabbando aggravato di cui all’articolo 88, comma 2, si applica l’articolo 240-bis del codice penale[52]”[53]. Concludendo la disamina delle norme penali previste in questo allegato, l’art. 95, intitolato “Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”, dispone quanto sussegue: “1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono a carico dell’ufficio o comando usuario. 3. L’Agenzia, prima di procedere all’affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. 6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi tributo o diritto. 7. Gli uffici dell’Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici. 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo”. “Il comma 1 dispone che i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, le navi e gli aeromobili, oggetto di sequestro all’esito di operazioni anticontrabbando sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta; in tale ipotesi, i beni in questione debbono essere impiegati in attività di polizia; inoltre è data la facoltà all’autorità giudiziaria di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile e di tutela dell’ambiente”[54]. “Il comma 2 individua nell’ufficio o nel comando usuario i soggetti in capo ai quali sono posti gli oneri relativi alla gestione dei beni di cui al comma 1, stabilendo che sui medesimi soggetti gravano anche il costo dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché le eventuali formalità doganali”. “Il comma 3 impone all’Agenzia, prima di procedere all’affidamento di cui al comma 1 o alla distruzione di cui al successivo comma 6, di richiedere la preventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competente, che provvede entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta”. “Il comma 4 disciplina l’ipotesi di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, stabilendo che, nel caso in cui si sia proceduto alla distruzione, spetta all’avente diritto un’indennità calcolata in base alle quotazioni di mercato contenute in pubblicazioni specializzate” fermo restando che, ai “fini della determinazione dell’indennità in questione, occorrerà fare riferimento allo stato del bene al momento del sequestro”. “Il comma 5 stabilisce che i beni di cui al comma 1, oggetto di confisca, sono assegnati, su richiesta, agli organi usuari”. “Il comma 6 prescrive che i beni oggetto di sequestro o di confisca siano ceduti per la distruzione qualora non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione e ne sia vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione” e alla “distruzione segue la cancellazione dei beni dai pubblici registri in esenzione da qualsiasi tributo o diritto”. • Modifiche al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni In materia di responsabilità degli enti, l’art. 4 del d.lgs. n. 141 del 2024 è intervenuto in relazione a tale materia giuridica, stabilendo quanto segue: “1. All’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»; b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»; c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b)»”. Ebbene, fermo restando che tali modifiche sono state così concepite in “attuazione dei criteri di delega”, con il comma primo, il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (…) è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1 dello schema di decreto in esame”mentre, da un lato, “al comma 2, viene inserito il riferimento, oltre che ai diritti di confine, anche alle imposte”, dall’altro, al “comma 3, viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili, includendovi anche, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 2, l’interdizione dall’esercizio dell’attività (art. 9, comma 2, lett. a) e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (art. 9, comma 2, lett. b)”.